Cosa cambia con la Legge di bilancio 2025: conferme e novità

La Legge di bilancio rimane il principale intervento normativo in materia di lavoro e, anche per il 2025, è destinata ad esserne il riferimento per aziende, lavoratori e addetti ai lavori. Vediamo in dettaglio le disposizioni più importanti, tra conferme e novità.

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Cosa cambia con la Legge di bilancio 2025: conferme e novità
23/1/2025

Cosa cambia con la Legge di bilancio 2025: conferme e novità

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la Legge di bilancio (Legge n. 207/2024) porta con sé importanti novità.

Oltre all’introduzione di nuove misure, la manovra conferma disposizioni già avviate precedentemente in via sperimentale rendendole strutturali o comunque dandone una vigenza pluriennale: si delineano così nuovi profili in materia di fiscalità, supporto alle famiglie e welfare aziendale.

Entriamo nel vivo delle modifiche, vedendo come i cambiamenti apportati impattino concretamente il mondo del lavoro.

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Riduzione della pressione fiscale

Riforma I.R.PE.F.

Come anticipato, in quest’area sono state portate a regime alcune novità dello scorso anno, come la cosiddetta Riforma I.R.PE.F., ovvero la riduzione a tre scaglioni di reddito dell’I.R.PE.F., con le seguenti aliquote progressive:

  • 23% per redditi fino a € 28.000
  • 35% per redditi compresi tra € 28.000 e € 50.000
  • 43% per redditi superiori a € 50.000

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È inoltre innalzata la detrazione prevista per i redditi da lavoro dipendente da € 1.880 a € 1.955 per redditi fino a € 15.000, comportando un ampliamento fella “no tax area” fino a € 8.500.

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Cuneo fiscale

Per incentivare la produttività e ridurre la pressione fiscale, è stato introdotto un nuovo strumento in sostituzione del cuneo contributivo.

Si tratta di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino a € 20.000, che non concorre alla formazione del reddito complessivo I.R.PE.F.. Tale importo è determinato da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:

  • 7,1% per redditi fino a € 8.500
  • 5,3% per redditi compresi tra € 8.500 e € 15.000
  • 4,8% per redditi superiori a € 15.000

Per la fascia di reddito da € 20.000 a € 32.000 la detrazione è pari a € 1.000, mentre per i redditi superiori ai € 32.000 si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzera alla soglia di € 40.000.

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Riordino delle detrazioni

Continuando in tema di fiscalità, la Legge di bilancio ha posto dei limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali per i redditi superiori a € 75.000 subordinando, per il resto, le detrazioni al reddito complessivo e al numero di figli a carico, con coefficienti incrementali rispetto al numero dei figli.

Per i redditi compresi tra € 75.000 e € 100.000, il limite base di detraibilità è fissato in € 14.000; per chi invece supera € 100.000, il limite base di detraibilità si abbassa a € 8.000.

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Il riordino delle detrazioni riguarda anche le detrazioni per i figli a carico: in particolare, è stata estesa la detrazione ai figli di età tra i 21 e i 30 anni, e ai figli con disabilità accertata.

Le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio i genitori) sono limitate ai familiari conviventi del contribuente e non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

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Tracciabilità delle spese

Una novità piuttosto rilevante è l’introduzione del requisito della tracciabilità del pagamento delle spese di trasferta, sia ai fini della deducibilità fiscale che ai fini dell’esenzione fiscal e contributiva per il lavoratore.

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In sostanza, il pagamento delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto – compresi taxi e noleggio con conducente e con la sola eccezione delle spese relative ai trasporti pubblici di linea – dovrà avvenire con metodi tracciabili effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti.

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Agevolazioni per le assunzioni

In materia di agevolazione per le assunzioni, la Legge di bilancio conferma gli esoneri contributivi previsti nel 2024 per giovani under 35, lavoratrici donne e lavoratori impiegati in sedi o unità produttive nella zona ZES.

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Modifica alla Decontribuzione Sud

La decontribuzione Sud è confermata per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 30 giugno 2024 nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Tuttavia, ne è modificata l’intensità: rispetto al 2024 si attenua dal 30% al 25% nel 2025, al 20% nel triennio 2026-2028 e al 15% nel 2029.

Rimane comunque valido il rispetto dell’incremento occupazionale netto al 31 dicembre di ogni anno rispetto all'anno precedente.

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Maxi-deduzione costo del lavoro

Da evidenziare è anche la proroga per il triennio 2025-2027 della maggiorazione del 20% della deduzione sul costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato; maggiorazione che, per le categorie di lavoratori più svantaggiate, può arrivare anche al 30%.

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Misure per le famiglie

Per supportare la natalità e le famiglie, la manovra introduce un nuovo incentivo e rende strutturali alcune misure introdotte precedentemente. Vediamo i dettagli.

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Incentivo alla natalità

Viene previsto un bonus una tantum (pari a € 1.000) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025. L’importo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo, sarà erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore ISEE non superiore a € 40.000 euro annui.

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Congedo parentale

È reso strutturale il congedo parentale all’80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’aumento all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino (prima 60%); per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l’aumento all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

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Esonero lavoratrici madri

Un’altra misura resa strutturale, con modifiche alla disciplina previgente, è l’esonero contributivo per lavoratrici madri. Dal 2025, infatti, si introduce un esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per I.V.S. a carico delle lavoratrici, madri di due o più figli, valido fino al decimo anno di età del figlio più piccolo. A decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

L’esonero spetterà a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di € 40.000 su base annua.

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Entro la fine del mese di gennaio, un apposito decreto interministeriale disciplinerà la misura dell’esonero e le relative modalità di riconoscimento.

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Welfare aziendale e premi di produttività

Tra le conferme in materia, prorogata fino al 2027, c’è la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa, per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a € 80.000.

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La riduzione opera su un limite di reddito agevolato pari a € 3.000 lordi, elevato a € 4.000 per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

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Fringe benefit

Confermato anche quanto previsto per i fringe benefit. In deroga alla disciplina ordinaria dal T.U.I.R., per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 non concorre a formare il reddito complessivo il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale entro il limite complessivo di € 1.000. Tale limite è elevato a € 2.000 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).

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Novità è invece l’incentivo al trasferimento per dipendenti neo assunti a tempo indeterminato: l’esenzione fiscale fino a € 5.000 annui per i primi due anni delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati. Come requisiti, un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000 nell’anno precedente e il trasferimento della residenza nel comune di lavoro a oltre 100 km dl precedente.

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Nuovi requisiti NASpI

Per limitare fenomeni elusivi sono stati resi più stringenti i requisiti per ottenere la NASpI subordinandone il riconoscimento ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino, oltre ai requisiti già previsti, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 anche almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie oppure a seguito di risoluzione consensuale.

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Pensioni

La Legge di bilancio 2025 conferma tutte le previgenti ipotesi di pensionamento anticipato (Opzione donna, Quota 103 e APE sociale), ma si modifica la disciplina dell’incentivazione al pensionamento posticipato.

Per promuovere la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo aver maturato i requisiti per il pensionamento, è possibile rinunciare all’accredito della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria I.V.S., la quale può quindi essere corrisposta dal datore di lavoro direttamente in busta paga.

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Le modifiche riguardano l’estensione dei beneficiari: l’accesso sarà ora possibile non solo per chi abbia maturato i requisiti per accedere a Quota 103 ma anche per coloro che maturino i requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025).

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